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Affrontare il Rosatellum. Note tecniche per un voto valido

N. 88- Aprile 2024

 

 

 

Affrontare il Rosatellum. Note tecniche per un voto valido

In Italia le leggi elettorali per le Politiche si cambiano con una frequenza inusuale se si pensa agli altri Paesi occidentali. Reggono per poche votazioni.  Dura invece quella sui sindaci, che non ha ancora 30 anni, Mentre il Rosatellum, con cui il 25 settembre sceglieremo il nuovo Parlamento, è in vigore solo dal 2017. Ma solo perché non si è fatto in tempo – per molti volutamente – a cambiarlo per effetto della crisi di governo che ha anticipato il voto.

Da dove deriva il termine Rosatellum

Rosatellum, così come Porcellum e ancor prima Mattarellum sono i soprannomi dei sistemi elettorali italiani definiti in sintesi, ma in origine ironicamente, con un latinismo.

Tutto nasce dalla riforma elettorale del 1994, il cui relatore fu, proprio lui, l’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il politologo Giovanni Sartori, per ironizzare su quella legge che mescolava maggioritario e proporzionale (in verità diversamente dalla legge attuale), coniò il fortunato termine Mattarellum.

Dopodiché la legge elettorale venne cambiata nel 2005 dall’allora Ministro per le riforme costituzionali Roberto Calderoli.  Qualche mese dopo la legge venne definita dall’autore stesso “una porcata”. E così sempre Sartori, lo denominò Porcellum. Era una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate.  Nel 2014 la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale parziale della legge. Quest’ultima venne definitivamente abrogata in seguito all’entrata in vigore della Legge elettorale italiana del 2017, meglio nota come Rosatellum (dal nome del suo relatore Ettore Rosato).

In realtà, per non farci mancare nulla, in mezzo ci fu anche la legge soprannominata Italicum (2015, anch’essa successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima in alcune sue parti) che non venne mai applicata, sempre per l’entrata in vigore del Rosatellum. L’Italicum peraltro riguardava solo la Camera dei deputati perché era stata concepita insieme alla riforma costituzionale di Matteo Renzi del 2016, che però naufragò. Dunque per un periodo ci fu anche una diversa legge elettorale per il Senato (anch’essa mai utilizzata e superata dal Rosatellum): il Consultellum, così chiamata perché figlia di una sentenza della Corte costituzionale.

Le modifiche alla Costituzione

La recente modifica di legge costituzionale (artt. 55 e 56 Cost.) ha previsto una drastica riduzione del numero dei parlamentari che ora passano dagli attuali 630 a 400 deputati (otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero) e dagli attuali 315 a 200 senatori (quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero), oltre ai già Presidenti della Repubblica al termine del loro mandato e dei Senatori a vita, che ora in totale non possono essere più di cinque, a seguito della modifica dell’art.59 Cost.

Inoltre il corpo elettorale per il Senato della Repubblica e quello per la Camera dei deputati ora coincidono: è stato infatti modificato anche l’articolo 58 della Costituzione, pertanto il prossimo 25 settembre i 18enni saranno chiamati al voto per la prima volta per il rinnovo dei componenti del Senato della Repubblica. Prima c’era invece il limite minimo dei 25 anni di età per esercitare il diritto di elettorato attivo per il Senato.

Un’altra modifica ha riguardato l’articolo 58 della Costituzione: “nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre” (prima il numero era sette). Inoltre, le due province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle regioni, assicurandosi tre senatori a testa e rimangono invariati i due seggi assegnati al Molise, oltre ad un seggio alla Valle d’Aosta. Tutte quante ora, in rapporto al numero totale dei senatori che è diminuito, ‘pesano’ dunque relativamente di più.

Infine non va dimenticato che la riforma costituzionale è destinata ad incidere su un altro profilo fondamentale: i regolamenti parlamentari e, quindi, l’organizzazione e il funzionamento delle due Camere.

Il Rosatellum con cui si voterà il 25 settembre

La legge elettorale per Camera (fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi avviene in circoscrizioni create in modo proporzionale rispetto alla popolazione nazionale) e Senato (fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Provincie autonome si effettua in proporzione alla loro popolazione) è sostanzialmente uguale, quindi per comodità da qui in avanti parleremo solo della Camera.

Legge elettorale e la scheda elettorale

L’Italia come visto viene divisa in circoscrizioni. La circoscrizione è anche nota come collegio elettorale. Nel collegio ci saranno i partiti con il loro simbolo e con a fianco uno o più candidati. Se il collegio elegge un solo parlamentare si parlerà di collegio uninominale. Al contrario se elegge più di un parlamentare si parla di collegio plurinominale.

In generale nei sistemi proporzionali si utilizzano circoscrizioni plurinominali e nei sistemi maggioritari si utilizzano collegi uninominali. Nel caso italiano il sistema è misto.

Sistema dove, ricordiamo, sono i parlamentari eletti a dover votare la fiducia al nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, che viene scelto dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali e della maggioranza realizzabile in Parlamento. Il Presidente del Consiglio in Italia non è dunque come il Premier britannico che, per consuetudine, è il leader del partito principale della maggioranza che ha vinto le elezioni e che, pertanto, si dice sia eletto dai cittadini.

Nel collegio uninominale i cittadini che andranno a votare dovranno scegliere il candidato e lo potranno fare o mettendo una croce sul nome che scelgono oppure sul simbolo di una delle liste. Agli effetti della scelta del candidato, barrare il nome in alto o il simbolo è identico. Viene eletto il candidato che in questo collegio ottiene più voti. Basta anche un voto in più degli avversari per essere eletti.  Infatti il collegio uninominale, come detto, è associato al sistema maggioritario, tipico dei Paesi anglosassoni, ovvero: first past the post, il primo che arriva viene eletto.

Ecco il primo motivo per cui esistono le coalizioni: per sostenere un singolo candidato non vanno dispersi voti nelle singole liste, ma vanno convogliati su un singolo candidato.

Ma c’è anche la parte proporzionale del nostro sistema misto, dunque ci sono i collegi plurinominali insieme a quelli uninominali.

Nella scheda elettorale del collegio plurinominale non c’è un solo nome, ma più nomi. I quali rappresentano i candidati del cosiddetto “listino bloccato”, vediamo il perché.

Il numero dei parlamentari che vengono eletti è ovviamente in proporzione ai voti ricevuti dai singoli partiti. Ma chi viene eletto di quella lista presente nella scheda elettorale? Non essendoci le preferenze (in questo caso sarebbe il cittadino a scegliere), la scelta viene fatta in anticipo dal partito, proprio in base all’ordine dei candidati che ha inserito nella scheda elettorale. Per esempio se i voti presi da un partito danno diritto ad un parlamentare, esso sarà il primo della lista. Se ci saranno due parlamentari, saranno i primi due della lista. E così via.

In sintesi

Camera e Senato sono eletti con una legge elettorale simile, in parte maggioritaria-uninominale (un terzo) e in parte proporzionale-plurinominale (due terzi). L’elettore ha però un solo voto per ogni ramo del Parlamento, con cui contribuisce a definire le parti. 

Ogni elettore riceverà infatti due schede, una per la Camera dei deputati (colore rosa) e una per il Senato (colore gialla).

Ciascuna scheda sarà composta da riquadri rettangolari con indicato in alto il nome del candidato uninominale. Tra questi risulterà eletto chi, nel collegio di riferimento, riceverà più voti.

Inoltre, l’elettore troverà, all’interno del singolo riquadro, alcuni nomi proprio vicino ai simboli dei partiti. Si tratta dei cosiddetti candidati “bloccati” proporzionali: come detto, l’elettore non potrà esprimere alcuna preferenza, ma saranno questi, in ordine di lista, gli eletti in modo proporzione ai voti ricevuti nel collegio.

Legge elettorale: le soglie di sbarramento

Per ottenere dei seggi, i partiti devono superare un certo numero di voti. Un partito deve avere almeno il 3% dei voti, oppure presentarsi in una coalizione di partiti che insieme ottenga almeno il 10% (sono previste eccezioni per i partiti forti in singole regioni e per le rappresentanze delle minoranze linguistiche).

Ecco il secondo motivo per cui esistono le coalizioni: superare la soglia di sbarramento.

In ogni caso, i partiti che non raggiungono l’1% non accedono al riparto dei seggi.

Il sistema elettorale all’estero

12 seggi (8 alla Camera e 4 al Senato) sono riservati a candidati eletti dai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti nelle specifiche liste elettorali) in 4 collegi:

  • Europa
  • America meridionale
  • America settentrionale e centrale
  • Africa, Asia, Oceania e Antartide

Questi collegi si comportano come collegi plurinominali, quindi i voti vengono ripartiti tra le liste con sistema proporzionale.

Come si deve votare

Come votare è la cosa più semplice: la cosa migliore per essere certi dell’effetto del proprio voto è fare un segno sul simbolo di un partito. Quel voto sarà assegnato a quel partito e al candidato uninominale che sostiene. Poi si può anche ignorare il resto della legge elettorale, se si preferisce, ma almeno si è sicuri di quello che si è fatto come singolo.

Qualora un elettore esprima il proprio voto solo per il candidato del collegio uninominale e non per uno dei partiti della coalizione, il suo voto vale pro quota anche per i partiti della coalizione che concorrono per i seggi proporzionali. In altri termini, a ciascuno dei partiti della coalizione spetta una frazione di voto in proporzione ai voti che gli altri elettori dello stesso collegio hanno effettivamente espresso nei confronti di quei partiti.

Immaginiamo però un problema che potrebbe nascere: se ad esempio il partito che un elettore vuole votare sostiene – a causa della coalizione – nel suo collegio il candidato di un partito diverso e a cui non vorrebbe dare il voto, cosa si può fare?

Nulla. A differenza dalla legge per i sindaci, il Rosatellum lega il candidato uninominale ai partiti che lo sostengono.

Quindi per un voto valido, in questo caso o si vota per il partito scelto (ma il voto va anche al candidato, non gradito, da esso sostenuto), o si vota per un altro partito di una altra coalizione che ha un candidato di maggiore gradimento.

Il voto disgiunto rende il voto NON valido.

In sintesi come si esprime il voto

(fonte Ministero dell’Interno)

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale:

Ipotesi voto 1 – VOTO VALIDO: il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato.

Ipotesi voto 2 – VOTO VALIDO: il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.

Ipotesi voto 3 – VOTO VALIDO: se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Ipotesi voto 4 – VOTO VALIDO: se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista e sia del candidato uninominale.

Ipotesi voto 5 – VOTO NULLO: se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto non è previsto il voto disgiunto.

Come detto, non è previsto il voto di preferenza.

Vincenzo Basili

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